Art. 3.
(Clausola di salvaguardia).

      1. I contribuenti, in sede di dichiarazione dei redditi, possono applicare le disposizioni del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, secondo le disposizioni vigenti prima della data di entrata in vigore della presente legge, ovvero secondo le disposizioni applicabili ai sensi delle modifiche di cui all'articolo 1 della presente legge, se più favorevoli.